💡 QUIZ: SAI COSA FARE PER GARANTIRE IL PAGAMENTO DELLA MALATTIA?

🩺 1. Quando deve essere rilasciato il certificato medico?

Il certificato viene rilasciato dal medico di base:

– Contestualmente all’inizio della malattia, se il certificato è ambulatoriale.

– Contestualmente o il giorno successivo, se il certificato è rilasciato a fronte di visita domiciliare.

Nei giorni festivi e prefestivi occorre rivolgersi alla guardia medica per il rilascio del certificato di malattia sia per eventi insorti nei suddetti giorni sia per giustificare assenza da eventuale evento già certificato.

📌 Per i soggetti anticipati dal datore di lavoro, il rispetto dei tempi è essenziale ai fini del pagamento della malattia.

👉 Attenzione: se il certificato termina di venerdì e il lavoratore non si presenta al lavoro il lunedì successivo, deve essere emesso un nuovo certificato medico per coprire la prosecuzione della malattia.

🏥 2. Cosa fare in caso di ricovero ospedaliero?

Nei casi di ricovero o accesso al Pronto Soccorso, il lavoratore deve richiedere alla Struttura ospedaliera il rilascio del certificato medico di ricovero e di dimissioni, necessari al pagamento della malattia.

Nel periodo di ricovero il certificato viene trasmesso dalla Struttura stessa.

In caso di impossibilità al rilascio del certificato telematico, se consegnato in formato cartaceo, è necessario invialo tramite raccomandata o PEC a INPS e datore di lavoro.

💊 3. Cosa fare in caso di cure ricorrenti?

Nei casi di cicli di cura ricorrenti (es. trattamenti emodialitici, chemioterapia, ecc.) sarà possibile produrre un’unica certificazione attestante la necessità dei trattamenti ricorrenti e che specifichi ciascun periodo come ricadente nella malattia precedente.

La certificazione può indicare che il lavoratore si reca presso il datore di lavoro prima e alla fine della terapia con l’indicazione dei giorni previsti; diversamente, ogni singola giornata viene indicata come un unico evento di malattia.

Anche in questo caso il certificato deve essere telematico, ove non sia possibile, cartaceo.

💻 4. Certificato telematico o cartaceo?

Il certificato è sempre telematico, tranne nei casi in cui non è tecnicamente possibile: in questo caso risulta valido il certificato cartaceo, da inviare a INPS entro 2 giorni.

Il certificato telematico non va consegnato al datore di lavoro, ma si deve sempre comunicare tempestivamente l’assenza.

In caso di certificato cartaceo, va consegnato ad INPS e datore di lavoro entro due giorni, comunicando il corretto indirizzo di reperibilità.

Il lavoratore è considerato in malattia anche se riceve l’attestato con ritardo; eventuali certificati vengono cancellati i dati relativi alla diagnosi.

I termini e gli effetti sono definiti dai CCNL di riferimento.

🔍 5. Visite di controllo: come e quando?

Le visite di controllo possono essere disposte da INPS o dal datore di lavoro nelle seguenti fasce di reperibilità:

🕙 10:00 – 12:00 e 🕔 17:00 – 19:00.

In caso di assenza, il lavoratore deve produrre idonea certificazione a INPS e datore di lavoro, indicando il motivo.

In caso di recupero parziale (o totale) della capacità lavorativa, l’assegno di malattia è ridotto proporzionalmente.

ℹ️ Nota bene: INPS non può disporre controlli in caso di infortunio sul lavoro, ma solo in caso di malattia non professionale.

📍 6. Cambio indirizzo di reperibilità durante la malattia

Il lavoratore assicurato per malattia deve informare in anticipo la Struttura INPS territoriale, utilizzando l’apposito servizio online, quando cambia l’indirizzo di reperibilità.

Questo servizio non va usato in caso di assenze reiterate o ripetute, ma solo per eventi di malattia.

L’obbligo sussiste fino a che il lavoratore sia in malattia ed è tenuto a rispettare le regole previste dal contratto collettivo.

Se durante la malattia il lavoratore si trasferisce in un domicilio all’estero in un Paese UE, deve informare preventivamente l’INPS, che può valutare se disporre un controllo medico-legale presso quella località.

🚫 7. Quando il dipendente è esonerato dalla reperibilità?

Nel settore privato non sono previsti casi di esonero:

il lavoratore assicurato per la malattia può assentarsi dall’indirizzo di reperibilità solo per:

visite, prestazioni o accertamenti sanitari; gravi motivi personali o familiari; cause di forza maggiore.

✈️ 8. Malattia durante soggiorno all’estero: cosa fare?

Per ricevere l’assegno economico è necessaria la certificazione medica e, anche all’estero, il lavoratore è tenuto a rispettare gli orari e le regole di reperibilità previsti in Italia.

In caso di soggiorno in Paese UE o convenzionato, il lavoratore può rivolgersi al servizio sanitario locale.

Se il soggiorno è in Paese extra UE non convenzionato, la certificazione medica va inviata a INPS e datore di lavoro (privato di convenzione sociale con l’Italia).

💼 9. L’assegno di malattia spetta ai disoccupati?

✅ Sì.

L’indennità di malattia spetta ai lavoratori a tempo indeterminato che siano disoccupati o sospesi, purché l’evento si verifichi entro 60 giorni da quello del mese della cessazione del rapporto di lavoro.

👴 10. L’assegno di malattia spetta ai pensionati che lavorano?

✅ Sì.

La circolare INPS n. 57/2025 riconosce la tutela previdenziale anche ai lavoratori titolari di pensione di vecchiaia o anticipata, purché mantengano un rapporto di lavoro attivo.

L’indennità di malattia spetta anche ai lavoratori già pensionati che, al momento dell’evento, risultino in forza presso un datore di lavoro e in regola con i requisiti assicurativi e contributivi.

❌ Non spetta invece ai titolari di pensione di invalidità, perché incompatibile con la tutela economica della malattia.

La tutela previdenziale si estende a tutte le tipologie di lavoratori dipendenti, assicurando la continuità e l’universalità della tutela della malattia.